Art. 95 c.p.c.
Spese del processo di esecuzione
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva