Art. 97 c.p.c.
Responsabilita' di piu' soccombenti
[1]Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
[2]Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva