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capo IV — Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 282 — Esecuzione provvisoria
Art. 283 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
Art. 284 — Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali
Art. 285 — Modo di notificazione della sentenza
Art. 286 — Notificazione nel caso d'interruzione