Art. 286 c.p.c.Notificazione nel caso d'interruzione

[1]Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

[2]Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art286 · fonte su Normattiva