Art. 286 c.p.c. — Notificazione nel caso d'interruzione
[1]Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
[2]Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva