Art. 112 c.p.p. — Surrogazione di copie agli originali mancanti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva