Art. 121 c.p.p.
Memorie e richieste delle parti
In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva