Art. 133-bis c.p.p.
(Disposizione generale
Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva