Art. 134 c.p.p.
Modalita' di documentazione
Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)). Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.)) Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva