Art. 135 c.p.p.
Redazione del verbale
Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva