Art. 152 c.p.p.
Notificazioni richieste dalle parti private
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite ((dalla notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero)) dall'invio di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva