Art. 153 c.p.p.Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, ((con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,)) direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) nella segreteria. ((In tale ultimo caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ((In tal caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art153 · fonte su Normattiva