Art. 167 c.p.p.
Notificazioni ad altri soggetti
Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva