Art. 176 c.p.p.Effetti della restituzione nel termine

Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art176 · fonte su Normattiva