Art. 389 c.p.c. — Domande conseguenti alla cassazione
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva