Art. 187 c.p.p.
Oggetto della prova
Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva