Art. 189 c.p.p.Prove non disciplinate dalla legge

Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art189 · fonte su Normattiva