Art. 190 c.p.p.
Diritto alla prova
Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva