Art. 194 c.p.p.Oggetto e limiti della testimonianza

Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art194 · fonte su Normattiva