Art. 208 c.p.p.
Richiesta dell'esame
Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva