Art. 212 c.p.p.
Modalita' del confronto
Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva