Art. 216 c.p.p.
Altre ricognizioni
Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva