Art. 218 c.p.p.Presupposti dell'esperimento giudiziale

L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art218 · fonte su Normattiva