Art. 231 c.p.p.
Sostituzione del perito
Il perito puo' essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non e' accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza e' trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni. Il perito e' altresi' sostituito quando e' accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali gia' compiute.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva