Ordine europeo di indagine - Trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. – Sussistenza - Acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Preventiva autorizzazione del giudice italiano – Esclusione - Contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Acquisizione con ordine europeo di indagine - Autorizzazione del giudice italiano a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE - Esclusione - Ragioni - Acquisizione di dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi - Disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - Applicabilità - Esclusione - Comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata - Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - la trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; - la disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; - l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
Cass. pen. n. 23755/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 238 Codice di procedura penaleart. 270 Codice di procedura penale
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Prove - Ordine europeo di indagine - Acquisizione all'estero del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. – Sussistenza - Richiesta e acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intenda utilizzarle - Esclusione - Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Ammissibilità - Ragioni - Autorizzazione del giudice italiano - Esclusione - Ragioni - Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata e su criptofonini - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata - Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - in materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico nel server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale; - l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
Cass. pen. n. 23756/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 270 Codice di procedura penale
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