Art. 7 codice privacy (Allegato A.4 Regole deontologiche)

[1]((Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento)).

[2]((1. Le particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10, trattati per scopi statistici e scientifici devono essere di regola in forma anonima. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono trattare categorie particolari di dati personali per scopi statistici e scientifici quando:

  • a)l'interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
  • b)il consenso e' manifestato per iscritto. Quando la raccolta delle categorie particolari di dati personali e' effettuata con modalita' -quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili- che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purche' esplicito, puo' essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni)).

Testo vigente dal 9 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-regole-deontologiche-art7 · fonte su Normattiva