Art. 237 c.p.p.
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva