Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Fissazione di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., ove stabilisce che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e che delle operazioni debba essere redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione. Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza, posto che il materiale in esame nel giudizio a quo non è compreso nell'ambito dei documenti assoggettabili alla procedura di distruzione, non essendo estensibile in via analogica l'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo impugnato.
Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Fissazione di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Inapplicabilità nel giudizio a quo delle norme censurate - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., ove stabilisce che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e che delle operazioni debba essere redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione. Infatti, il rimettente non deve fare alcuna applicazione delle norme oggetto di censura, non essendo giudice di una procedura incidentale regolata dai commi 3 e seguenti dell'art. 240 cod. proc. pen.
Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Fissazione di un'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. dinanzi al giudice per le indagini preliminari, con partecipazione meramente eventuale delle parti, ed immediata esecuzione del provvedimento di distruzione - Omessa previsione dell'applicazione, per la disciplina del contraddittorio, dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 240, commi 4 e 5, cod. proc. pen. nella parte in cui, disciplinando la procedura per la distruzione dei documenti, supporti o atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, attraverso un'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari, non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La previsione di un'udienza camerale per la distruzione del materiale di cui sopra secondo il modello indicato all'art. 127 cod. proc. pen. rappresenta una eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo, compressione che non appare giustificata dalla finalità di assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione in vista del quale la normativa oggetto di censura è stata emanata. Inoltre, una restrizione del contraddittorio nell'ambito di un procedimento che, per il fatto di culminare nella distruzione di corpi di reato, incide fortemente sullo svolgimento del processo, incide pure sull'efficiente esercizio dell'azione penale. Le modalità di bilanciamento tra i suddetti diritti sono molteplici e non compete alla Corte individuare le possibili soluzioni: peraltro, si deve escludere che la caducazione totale delle norme censurate sia idonea a restaurare l'equilibrio alterato dalle stesse, in quanto ad uno squilibrio se ne sostituirebbe un altro, quello di un pericolo di divulgazione contrario alla misura minima di protezione della riservatezza. In realtà, il risultato si può ottenere recidendo il legame tra la procedura speciale e l'art. 127 cod. proc. pen., nella misura in cui il richiamo a tale norma fa ricadere sulla procedura di distruzione le limitazioni al contraddittorio che connotano il modello generale del rito camerale. Sulla tutela costituzionale del diritto alla riservatezza v., citate, ex plurimis , sentenze n. 372/2006, n. 463/1994, n. 81/1993 e n. 366/1991. -Sulla necessità di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa v., citate, ex plurimis , sentenze n. 20/2009, n. 62/2998, n. 212/1997
Processo penale - Prove - Documenti, supporti e atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Redazione di un verbale delle operazioni di distruzione - Divieto di fare in esso riferimento al contenuto dei documenti di cui è disposta l'eliminazione - Mancata esclusione dal suddetto divieto del riferimento alle circostanze inerenti all'attività di formazione, acquisizione e raccolta dei citati documenti, supporti e atti - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 240, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in cui, disciplinando la procedura per la distruzione dei documenti, supporti o atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, attraverso un'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari, non esclude dal divieto di far riferimento, nel verbale di distruzione, al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione, le circostanze inerenti all'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti. Il verbale, così come configurato, non è idoneo a rappresentare i fatti da cui il giudice dovrà trarre le sue valutazioni. Posto che detto verbale non può esplicare alcuna efficacia valutativa che non sia strettamente circoscritta alla deliberazione di distruggere il materiale e non può esercitare alcun condizionamento sulla decisione da assumere nell'ambito del procedimento principale, proprio la necessaria natura descrittiva impone che esso non si limiti a contenere i dati relativi alle modalità e ai mezzi usati e ai soggetti interessati, ma debba altresì riportare tutte le indicazioni utili ad informare il giudice, affinchè questi possa valutare se l'assunto accusatorio del pubblico ministero abbia fondamento: è necessario allargare le potenzialità rappresentative dell'atto, includendovi tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'attività diretta all'intercettazione, alla detenzione ed all'acquisizione del materiale. La correttezza e l'obiettività del verbale sono garantite dalla formazione dello stesso nel contraddittorio tra le parti.