Art. 241 c.p.p.
Documenti falsi
Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva