Art. 248 c.p.p.
Richiesta di consegna
Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare (( presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici.)) In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.
Testo vigente dal 5 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 158 su Normattiva