Art. 249 c.p.p.Perquisizioni personali

Prima di procedere alla perquisizione personale e' consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art249 · fonte su Normattiva