Art. 120 c.p.p.
Testimoni ad atti del procedimento
Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
- a)i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
- b)le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva