Art. 255 c.p.p.
Sequestro presso banche
L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva