Art. 257 c.p.p. — Riesame del decreto di sequestro
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Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 1 luglio 2025 · versione 0 su Normattiva