Art. 261 c.p.p. — Rimozione e riapposizione dei sigilli
L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si e' resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva