Art. 266-bis c.p.p.
(( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi)).
Testo vigente dal 14 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva