Art. 281 c.p.p.
Divieto di espatrio
Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
54La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale."
Testo vigente dal 7 aprile 1994, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva