Art. 282 c.p.p. — Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva