Ordinanza n. 107/1986
Altra decisione · depositata il 22/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 685/1985
- art. 1legge 685/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 282, terzo
comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Miliucci Vincenzo ed altri,
iscritta al n. 878 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Sergi Paolo, iscritta al n. 266 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 208-bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma,
con ordinanza del 17 luglio 1980, ha denunciato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare
avverso l'ordinanza del giudice istruttore che impone obblighi
condizionanti la concessione della libertà provvisoria";
e che la Corte di cassazione, con ordinanza del 17 dicembre 1984,
ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 282, terzo comma, del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la
legittimazione anche dell'imputato ad impugnare il provvedimento con
cui s'impongono o si modificano modalità di esecuzione della libertà
provvisoria";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
è entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione
con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui
art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha
ulteriormente sostituito l'art. 282 del codice di procedura penale, con
la conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora Così formulato:
"L'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle
prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a
quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a
norma dell'art. 281";
e che, quindi, in base al nuovo assetto nortnativo, avverso i
provvedimenti con cui s'impongono "obblighi condizionanti la
concessione della libertà provvisoria" ovvero "s'impongono o si
modificano le modalità di esecuzione della libertà provvisoria"
possono proporre appello sia il pubblico ministero sia l'imputato;
che spetta ai giudici a quibus accertare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Sezione Istruttoria della
Corte d'appello di Roma e alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte