Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Distanza minima inderogabile di 500 metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico – Applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e della riserva di giurisdizione, nonché del dovere convenzionale di assicurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Difetto di motivazione sulla rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 194002).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU – degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., come modificati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo elettronico da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di non fattibilità tecnica delle medesime, l’applicazione congiunta di una ulteriore misura cautelare anche più grave. Il rimettente non spiega le ragioni per cui, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo a distanza – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla disciplina censurata. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 41/2025 - mass. 46749).
sentenza 22/2026massima n. 47301 Riguarda ancheart. 275-bis Codice di procedura penaleart. 12 legge 168/2023
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Distanza minima inderogabile di 500 metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico - Applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell'ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 194002).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”), che prevede come inderogabili la distanza minima di 500 metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrive l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto. La necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Circa l’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo elettronico, la norma censurata può essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi». Pertanto, laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44585; S. 191/2020 - mass. 43290; S. 232/2013 - mass. 37358; S. 265/2010 - mass. 34863; S. 299/2005 - mass. 29662; O. 136/2017 - mass. 39948).
Riguarda ancheart. 12 legge 168/2023