Art. 285-bis c.p.p. — Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 2011 al 12 aprile 2025. Leggi il testo vigente →
(( (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano)). 181a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 2011, n. 62
181acon decorrenza dal 1 gennaio 2014
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Testo vigente dal 20 maggio 2011 al 12 aprile 2025 · versione 182 su Normattiva