Art. 286 c.p.p.
Custodia cautelare in luogo di cura
Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva