Art. 287 c.p.p.
Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva