Art. 29 c.p.p.
Cessazione del conflitto
I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva