Art. 333 c.p.p.Denuncia da parte di privati

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e' obbligatoria. La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art333 · fonte su Normattiva