Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza corretta e sufficiente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Dal mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie, non emerge infatti alcuna diversità tra i fatti storici descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l'imputato - sulla base degli atti di indagine - risulta effettivamente avere commesso; bensì - esclusivamente - una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, disciplinata - come esattamente ritenuto dal giudice a quo - dal censurato art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Riguarda ancheart. 521 Codice di procedura penale
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità motivatamente esclusa dal rimettente - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha non già omesso, bensì risolto con esito negativo la verifica di praticabilità di una esegesi costituzionalmente orientata della normativa denunciata, deducendo l'impraticabilità di una rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova in caso di diversa qualificazione del fatto a conclusione del giudizio abbreviato. Tanto basta ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte, attenendo invece al merito la valutazione se delle disposizioni censurate possa in effetti darsi una lettura conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 521 Codice di procedura penale
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Potere del giudice di disporre la sospensione qualora, in esito al giudizio, ritenga di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da consentire l'accesso al beneficio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - degli artt. 464- bis , comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Le disposizioni censurate ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994 e n. 76 del 1993 ). La richiesta di riti alternativi, categoria di cui fa parte anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa. Lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo, in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all'imputato in cambio - tra l'altro - di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 521 Codice di procedura penale
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Omessa sperimentazione da parte del rimettente - Possibilità argomentata dall'Avvocatura dello Stato con ragioni attinenti al merito della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis "e seguenti" cod. proc. pen. L'eccezione è argomentata dall'Avvocatura dello Stato facendo riferimento alle medesime ragioni che dovrebbero determinare il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale e che vanno perciò considerate come attinenti al merito.
sentenza 54/2017massima n. 39399 Riguarda ancheart. 168-bis Codice penale
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Disciplina processuale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Indeterminatezza delle norme censurate e mancata indicazione delle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di motivazione delle ragioni di censura - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464- bis "e seguenti" cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Prato in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Le norme censurate, in quanto indicate con l'espressione "e seguenti", risultano indeterminate; né sono espresse le ragioni della loro denunciata illegittimità costituzionale, dal momento che, pur facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione agli "artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.", le questioni sono specificate e motivate solo in rapporto all'art. 168-bis cod. pen.
sentenza 54/2017massima n. 39400 Processo penale - Procedimenti speciali alternativi al giudizio - Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - Imputati in processi pendenti in primo grado nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Preclusa ammissione al procedimento speciale - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo"». Tale termine è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. L'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio " tempus regit actum ", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU. Sulla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, v. la citata sentenza n. 240/2015.
Processo penale - Procedimenti speciali alternativi al giudizio - Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - Imputati in processi pendenti in primo grado nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Preclusa ammissione al procedimento speciale - Lamentata mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella di cui all'art. 15- bis , comma 1, della legge n. 118 del 2014 - Asserita violazione del principio di eguaglianza per trattamento identico di situazioni difformi - Asserita violazione del principio convenzionale della retroattività della lex mitior - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, non prevede l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova - introdotto dalla legge n. 67/2014 - ai processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della nuova norma. L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova pur avendo effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, è connotato comunque da un'intrinseca dimensione processuale e in ragion di ciò si giustifica la scelta legislativa di parificare la disciplina del termine per la richiesta, senza distinguere tra processi in corso e processi nuovi. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nello stabilire la disciplina di nuovi istituti processuali, a condizione che ciò non sia manifestamente irragionevole. La disposizione impugnata, inoltre, attesa la sua prospettiva processuale, è regolata dal principio tempus regit actum , e non già dal principio di retroattività della lex mitior , il quale, al contrario, riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena. Sono prive di fondamento, infine, le asserite violazioni del diritto di difesa e del giusto processo, giacché sollevate nell'erroneo presupposto che nei processi in corso al momento dell'entrata in vigore della norma censurata dovrebbe riconoscersi all'imputato la facoltà di scegliere il nuovo procedimento speciale, del quale, invece, è stata legittimamente esclusa l'applicabilità da parte del legislatore. Sul regime transitorio del giudizio abbreviato, v., ex multis , la citata sentenza n. 277/1990. Sul principio di retroattività della lex mitior , riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, v., ex multis , la citata sentenza n. 236/2011.