Art. 335-bis c.p.p. — Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva