Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - ISCRIZIONE TARDIVA DEL NOME DELLA PERSONA INDAGATA NELL’APPOSITO REGISTRO - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI OLTRE IL TERMINE - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER DISPARITÀ TRA IMPUTATI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - OMESSA RICERCA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLE NORME DENUNCIATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile, non avendo il giudice 'a quo' compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, «nella parte in cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del pubblico ministero del nome della persona sottoposta ad indagini nell'apposito registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., l'utilizzabilità di atti processuali compiuti oltre il termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 405 Codice di procedura penaleart. 191 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA INDAGATA NELL’APPOSITO REGISTRO - ATTI DI INDAGINE COMPIUTI PRIMA DELLA FORMALE ISCRIZIONE - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER DISPARITÀ TRA INDAGATI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SULL’ACCUSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.
Riguarda ancheart. 407 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO FORMALMENTE A CARICO DI IGNOTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI ARCHIVIAZIONE - OPPOSIZIONE - ISCRIZIONE DELLA PERSONA SOSTANZIALMENTE INDAGATA NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, A RICHIESTA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA SOSTANZIALMENTE INDAGATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui – a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione 'ex' art. 410 cod. proc. pen. – non consente al Giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l’archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen. prima dell’udienza 'ex' art. 409, comma 2, cod. proc. pen., impedendo alla persona sostanzialmente sottoposta ad indagini di essere invitata a partecipare all’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quindi di difendersi all’interno di essa. L’art. 415, comma 2, cod. proc. pen., infatti, espressamente prevede che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato», sicché, a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetta in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l’iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. - Sul potere del giudice di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire, v. la citata ordinanza n. 176/1999.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penaleart. 410 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, NELLE NORME DEL CODICE, DI PRECISE DETERMINAZIONI PER IMPEDIRE CHE L'ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO SIA EFFETTUATA DAL PUBBLICO MINISTERO, DISCREZIONALMENTE, IN UN MOMENTO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI GLI INDIZI DI REITA' SIANO EMERSI - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLE INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI IN ASSENZA DELLA ISCRIZIONE IMMEDIATA - ASSERITA DIFFORMITA' RISPETTO ALLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA, CON CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, secondo il giudice 'a quo', in mancanza delle piu' precise determinazioni richieste dall'art. 2, numeri 35 e 48, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, praticamente consentono che l'iscrizione nell'apposito registro del nome della persona alla quale e' attribuito il reato venga effettuata dal pubblico ministero, in base a discrezionali valutazioni, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reita' siano emersi, con conseguente pregiudizievole spostamento della decorrenza dei termini per le indagini preliminari e senza che sia prevista la inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata. Invero, a parte la impossibilita', per la Corte costituzionale, di indicare con determinatezza - come preteso, con quesito additivo, a fulcro delle dedotte censure, nella ordinanza di rinvio - il termine entro il quale il pubblico ministero dovrebbe iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome dell'indagato, si e' omesso di chiarire, nella motivazione della rilevanza del promosso incidente, se nel caso di specie in concreto sussistano, e quali siano, gli atti delle indagini preliminari che rimarrebbero coinvolti dalla sanzione di inutilizzabilita' che pure il rimettente mira a far scaturire dalla sua articolata denuncia. red.: S. Pomodoro
sentenza 94/1998massima n. 23778 Riguarda ancheart. 406 Codice di procedura penaleart. 405 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ATTI DI INDAGINE COMPIUTI PRIMA DELL'ISCRIZIONE DELL'INDAGATO NEL RELATIVO REGISTRO - MANCATA PREVISIONE DELLA INUTILIZZABILITA' DI DETTI ATTI - LAMENTATA OMISSIONE DI PARAMETRI VINCOLANTI AI FINI DELLA TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE - CONSEGUENTE POSSIBILITA' PER IL P.M. DI ELUDERE I CONTROLLI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LA CONDIZIONE DELLA PERSONA ISCRITTA TEMPESTIVAMENTE E QUELLA DELLA PERSONA ISCRITTA TARDIVAMENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IMPLICITAMENTE RIFERITI ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO, IN PARTICOLARE A QUELLO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN TEMPI RAGIONEVOLI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo contraddittorio e perplesso, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 407, comma 3, 405, comma 2, e 335, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilita', nei confronti dell'imputato, di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento in cui ha assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini (perche' raggiunto da indizi di colpevolezza) e il momento in cui e' stato iscritto nel registro degli indagati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 112 Cost.. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 407 Codice di procedura penaleart. 405 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE PER IL LORO COMPIMENTO - DECORRENZA DALLA DATA DI ISCRIZIONE IN REGISTRO DELLA NOTIZIA DI REATO ANZICHE', IN CASO DI RITARDATA ISCRIZIONE, DA QUELLA DELLA RICEZIONE DELLA NOTIZIA - LAMENTATA INOSSERVANZA DELLA PREVISIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI CIRCA IL DIRITTO DI OGNI PERSONA ALL'ESAME DELLA SUA CAUSA IN TEMPO RAGIONEVOLE - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IL PREGIUDIZIO SUBITO DALL'INDAGATO RISPETTO ALLA SITUAZIONE TIPICA PREVISTA, E DELLA ESIGENZA DI CERTEZZA NELLE CONDIZIONI E NEI TEMPI DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCESSO, REGOLATO DALLA DISCIPLINA TRANSITORIA, NEL QUALE LA NORMA IMPUGNATA E' INAPPLICABILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA .
La legittimita' costituzionale della decorrenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, agli effetti della prevista inutilizzabilita' degli atti di indagini eseguiti dopo la sua scadenza, dalla data di iscrizione della notizia di reato nel relativo registro anziche' - nei casi in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto immediatamente - dalla data di ricezione della notizia, non puo' essere messa in discussione in un processo che - come nel caso il giudizio 'a quo' - in corso alla data del 24 ottobre 1989, pur proseguendo con l'osservanza delle disposizioni del nuovo codice, risulta regolato dalla disciplina transitoria, e nel quale pertanto, in forza dell'art. 258, terzo comma, d.lgs. n. 271 del 1989, i termini di durata delle indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 - in relazione all'art. 2 (alinea) legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 112 Cost., dell'art. 335 - in relazione agli artt. 406 e 407 - cod. proc. pen.). red.: S.P.
Riguarda ancheart. 407 Codice di procedura penaleart. 406 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RICHIESTA DI PROVVISIONALE - OMESSA PREVISIONE DI UN'UDIENZA APPOSITA AVANTI AL G.I.P. - IMPOSSIBILITA', PER L'OBBLIGO DEL SEGRETO VIGENTE IN TAL FASE, DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DEL P.M. AL G.I.P. - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI (SEQUESTRO PENALE E DISSEQUESTRO) - INSUSSISTENZA - PREVALENZA DI ALTRI INTERESSI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile gia' costituita. Non e', infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilita' del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale e' l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non e' trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.
Riguarda ancheart. 79 Codice di procedura penaleart. 329 Codice di procedura penaleart. 24 legge 990/1969