Art. 34 c.p.p.
Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento
Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. 126 195 283 340 Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 13 27 29 32 35 41 51 58 59 64 72 73 77 80 88 (98)94104 164 284 313 324 335 Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio. 90 90a 105 Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
- a)le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b)i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- c)i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- d)il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
- e)il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
Gli interventi su questo articolo(30)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
13La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 26 ottobre 1990, n. 496 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice."
Corte Costituzionale
27La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 12 novembre 1991, n. 401 (in G.U. 20/11/1991, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice;".
Corte Costituzionale
29La Corte Costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 1991, n. 502, (in G.U. 1a s.s. 08/01/1992 n. 2) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di questo art. 34, secondo comma: - "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l' ordinanza di cui all' articolo 554, secondo comma, dello stesso codice"; - "dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice"; - "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna".
Testo vigente dal 12 marzo 2026, tuttora in vigore · versione 327 su Normattiva