Art. 343 c.p.p.
Autorizzazione a procedere
Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima nonche' di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. (( Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346)). Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puo' essere revocata.
Testo vigente dal 22 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 134 su Normattiva