Art. 35 c.p.p.
Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio
Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva